In attuazione del Decreto Rilancio, Convertito in Legge 77 del 17 Luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate (attraverso la Circolare N. 24/E dell’ 8 Agosto 2020) ha fornito i primi chiarimenti per l’accesso alle detrazioni fiscali relative all’ECOBONUS, SISMABONUS E SUPERBONUS 110%.
E’ ormai chiaro che le detrazioni non riguardano le imprese (a meno che non siano inserite in un condominio) ma solo condomini, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione e società sportive dilettantistiche.
Nello specifico, in caso di condomini e persone fisiche, si potranno riqualificare gli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, semplicemente sostituendo caldaie tradizionali con caldaie a condensazione e/o pompe di calore.
Negli articoli 2.1 e 2.1.3 della Circolare N. 24/E, si evidenzia come dalla sostituzione della caldaia si può arrivare anche a dotare l’unità immobiliare di climatizzazione estiva.
Circolare n. 24 del 8 agosto 2020
Un’opportunità da non sottovalutare.