Decreto Rilancio ed Ecobonus al 110%: detrazione, sconto in fattura o cessione del credito? Ecco come funziona:
le agevolazioni previste per le ristrutturazioni edilizie, il miglioramento dell’efficienza energetica o antisismica, il rifacimento delle facciate, gli impianti solari, fotovoltaici e le colonnine per la ricarica di veicoli elettrici: ma quando spettano e qual è la modalità più conveniente? Ecco una sintesi.
Noi nello specifico ci interesseremo soltanto della sezione che ci riguarda, precisamente caldaie e pompe di calore.
Il Decreto Rilancio varato dal governo Conte prevede il Superbonus al 110 per cento per le ristrutturazioni edilizie, i lavori di riqualificazione energetica e il miglioramento antisismico. Prevalentemente tutto in riferimento alla prima casa, anche se va precisato che possono rientrare nei benefici anche talune seconde case (in pratica quelle facenti parte di un condominio). Sulla base delle disposizioni è possibile fruire di una detrazione, oppure di uno sconto in fattura o della cessione del credito.
Per una definitiva chiarezza in merito all’utilizzo delle previsioni bisognerà attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con le modalità attuative, ma si può già fare una sintesi di come utilizzarle seguendo le numerose opinioni di agenzie e studi del settore.
Lavori del 2020 e 2021
Si parla di lavori sostenuti nel 2020 e 2021. Solo questi potranno godere della detrazione, dello sconto in fattura o della cessione del credito. I lavori in questione sono in particolare quelli di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico per i quali è prevista la nuova detrazione al 110% dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Decreto Rilancio 2020 e superbonus del 110%: per quali interventi
Entrando nel dettaglio, i commi 1, 2, 4, 5 e 6 articolo 119 del Decreto Rilancio 2020 definiscono gli interventi che potranno accedere alla nuova detrazione fiscale del 110%. Vediamo di capire quali sono questi interventi.
Interventi che accedono all’Ecobonus potenziato al 110%
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell’art. 119];
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati [comma 1, lettera b) dell’art. 119]:
- a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto;
- a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
- geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- impianti di microcogenerazione;
- interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti [comma 1, lettera c) dell’art. 119]:
- a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi;
- geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
- di microcogenerazione.
- tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei suddetti punti [comma 2 dell’art. 119].
Nei Commi 3-5 dell’articolo 119, sono inoltre illustrati altre condizioni vincolanti:
- miglioramento di almeno 2 classi energetiche da dimostrare attraverso l’APE;
- installazione impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Il bonus è riconosciuto sulle parti comuni condominiali e sugli immobili cielo-terra, purché prima casa: non è riconosciuto per le seconde case unifamiliari. Nel caso dei condomini ovviamente non fa differenza che l’appartamento di proprietà sia prima o seconda casa.
Il Superbonus 110%
Il Superbonus al 110% è riconosciuto in cinque rate annuali di pari importo. Potrà essere ceduto direttamente all’impresa in cambio di uno sconto in fattura o di una fattura a zero. Le imprese potranno utilizzare il credito d’imposta per ridurre le tasse oppure cedere a loro volta il credito alle banche o intermediari finanziari.
A proposito di compensazione
Il credito di imposta si potrà utilizzare anche in compensazione. Ciò avverrà in base alle rate residue di detrazione non fruite e in base alla medesima ripartizione in quote annue con cui sarebbe avvenuta la detrazione. L’eventuale quota di credito d’imposta inutilizzata nell’anno si potrà fruire negli anni successivi. Non potrà però essere richiesta a rimborso.
Previsti controlli e recupero di quanto fruito indebitamente
Queste sono le disposizioni più importanti sull’argomento. La normativa varata col Decreto Rilancio contempla tuttavia, sarà bene non dimenticarlo, anche altre disposizioni come quelle inerenti i controlli e il recupero dei benefici indebitamente utilizzati.
Contattateci per avere chiarimenti ed informazioni in merito.